Responsabilità civile e penale

L’Ordinanza “Martini” del 3 marzo 2009 si occupa di tutelare l’incolumità pubblica per quel che concerne la possibile aggressività e danni causati dai nostri cani.
Richiama quindi la nostra attenzione, in qualità di proprietari, alla nostra responsabilità civile e penale.

 

Riassiumiano in sintesi le normative emerse dall’ordinanza, invitandovi a leggere l’intero testo, pubblicato qui: Ordinanza Martini.

1) Il proprietario è sempre responsabile del benessere, controllo e conduzione dell’animale, riguardo danni o lesioni a persone o animali.

2) Il detentore che accetta cioé di tenere il cane non di sua proprietà, per un periodo limitato, si assume le stesse responsabilità.

3) Il cane deve essere tenuto al guinzaglio di 1,5 metro massimo, ad eccezione delle aree cani comunali, e salvo i cani per sostegno a persone diversamente abili (e cani conduttori di greggi).

4) E’ obbligatorio portare sempre con sé una museruola, morbida o rigida, da applicare se richiesto dalle Autorità, salvo i cani per sostegno a persone diversamente abili.

5) Sono vietate forme di addestramento o selezione/incrocio di cani che esaltino l’aggressività.

6) E’ vietato sottoporre i cani a doping.

7) Sono vietati interventi chirurgici non finalizzati a scopi curativi quali la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie, il taglio della coda (salvo alcune eccezioni per alcune razze riconosciute alla FCI).
museruola

8) E’ obbligatorio raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con se gli strumenti idonei.

9) In caso di morsicatura/aggressione, i servizi veterinari possono effettuare degli accertamenti e valutare interventi terapeutici comportamentali. Tali cani saranno identitificati in un registro apposito e i proprietari dovranno stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi; applicare sempre guinzaglio e museruola, anche in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Questi cani inoltre non possono essere posseduti né detenuti da minori di anni 18, interdetti e inabili per infermità di mente,da delinquenti (vedi dettagli nell’ordinanza), e da chi è sottoposto a prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.

10) Quest’ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Esistono dei percorsi formativi per proprietari di cani con rilascio di attestazione detta “patentino”, organizzati dai comuni e le aziende sanitarie.

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